lunedì 24 ottobre 2011

Sicurezza sul luogo di lavoro

La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), medico competente e dai lavoratori stessi.
Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni (subcontraenti) ed a quanto si trovano, anche occasionalmente, all'interno dell'Azienda. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute come infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché la popolazione generale e l'ambiente.
In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 (conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative Disposizioni correttive, ovvero dal "D. Lgs. 106/2009". Questo decreto, che ha avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs 626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti.
Misure generali di tutela e sicurezza
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
  • a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  • e) la riduzione dei rischi alla fonte;
  • f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
  • g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • l) il controllo sanitario dei lavoratori;
  • m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  • o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  • p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  • s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
  • u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • v) l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

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